ApprendistatoE' un istituto contrattuale a carattere formativo (a causa mista) per l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani fino a 29 anni. Per i giovani è un'opportunità di inserimento lavorativo che consente di acquisire una specifica professionalità mediante la partecipazione ad un percorso di formazione formale e non formale. Per le imprese è uno strumento flessibile per reperire e formare le professionalità di cui hanno bisogno. L'apprendistato, disciplinato dalla legge 196/97 e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 276 del 2003, è un rapporto di lavoro dipendente ed è articolato in tre tipologie sulla base degli obiettivi formativi da conseguire e del target di utenza:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica di valenza nazionale (ancora in via di definizione)
- apprendistato professionalizzante, per l'acquisizione di una qualifica o di una qualificazione
- apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (denominato anche "apprendistato alto").
Il conseguimento dei diversi obiettivi formativi comporta un diverso onere formativo disciplinato dalle normative regionali e dai contratti collettivi (apprendistato professionalizzante) o da specifici accordi territoriali con le istituzioni scolastiche o universitarie che rilasciano il titolo (apprendistato alto).
Fonte: Isfol
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Apprendistato professionalizzanteIl contratto di apprendistato professionalizzante è, sostanzialmente, l'erede delle due precedenti forme contrattuali, cioè il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro. Può essere stipulato con qualunque giovane che, completato il percorso scolastico, intende inserirsi in modo definitivo nel lavoro e perciò ha bisogno di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo.
Possono siglare questa forma di contratto tutti i datori di lavoro. Sul versante dei giovani, la sola limitazione prevista è quella dell'età, che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29.
La durata deve essere compresa tra 2 e 6 anni (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia). La durata del contratto è determinata dai contratti collettivi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.
Gli aspetti formativi verranno regolamentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in base ai seguenti criteri direttivi:
- previsione di un monte ore di formazione formale esterna o interna all'azienda di almeno 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali
- rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale
- riconoscimento della qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti durante la formazione
- registrazione della formazione effettuata sul libretto formativo
- presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Fonte: Isfol
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