Il DPCM 02/03/2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti e fatto salvo eventuali misure più restrittive dovessero essere introdotte per l’emergenza epidemiologica, stabilisce i casi in cui è CONSENTITA, NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, LA FORMAZIONE IN PRESENZA:
- le attività formative e gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati, che richiedano prove pratiche e laboratoriali;
- la formazione in azienda, esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
- i tirocini curricolari e extracurricolari.
Tutti i corsi pubblici e privati, che prevedono solo formazione teorica, devono svolgersi in modalità a distanza (con esclusione della formazione individuale in generale e/o dei casi sopra specificati ai punti 2 e 3).