FONDO NUOVE COMPETENZE 2022/2023

Quante risorse ci sono a disposizione?
Il Fondo per le nuove competenze (di seguito, “Fondo”), di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, è rifinanziato per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACTEU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO)
Come opera il fondo?
Il Fondo opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 2023
Entro quanto deve essere firmato l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro?
Entro il 31 dicembre 2022. Ecipa Lombardia è a disposizione delle aziende per la stesura di un accordo sindacale conforme a quanto stabilito dalla normativa.
Quando è possibile presentare il progetto?
Lo sportello per la presentazione del progetto formativo/istanza ad ANPAL è aperto dal 13 dicembre 2022 (ore 11.00) al 28 febbraio 2023.
Come si presenta l’istanza ad ANPAL?
L’istanza viene presentata attraverso il portale MyANPAL. Ecipa Lombardia puo’ affiancare le aziende nella procedura di presentazione dell’istanza
Quali costi rimborsa il fondo?
La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese sindacali aziendali è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda
Da chi ricevo le risorse una volta concluso il percorso formativo?
Alle erogazioni provvede l’INPS, nei limiti delle risorse stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dall’ANPAL sulla base dell’istruttoria condotta con il supporto di ANPAL servizi SpA, in particolare in merito ai lavoratori coinvolti e alle ore destinate alla formazione
L’azienda può richiedere un’anticipazione?
Può essere richiesta dal datore di lavoro una anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. Il versamento del saldo a rimborso degli oneri finanziabili è effettuato dall’INPS
Qual è il massimo contributo richiedibile?
Dieci milioni di euro
Quali sono gli ambiti della formazione che puo’ essere finanziata dal Fondo?
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:
a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Possono presentare progetti/istanze anche società a partecipazione pubblica?
Si
Come devono essere articolati i progetti formativi da presentare al Fondo?
L’aggiornamento delle professionalità identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento dellecompetenze dei lavoratori individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:
a) con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), i progetti formativi potranno riguardare, secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID, lo sviluppo e l’accrescimento delle seguenti:
1) competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato nell’ambito del Joint Research Center della Commissione Europea, di cui all’Allegato 1.
2) competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0», di cui all’Allegato 2
b) con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a f), i progetti formativi potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), di cui all’Allegato 3;
c) con riferimento alle situazioni di cui all’articolo 3, comma 2, i contenuti formativi dei progetti se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni
Al termine del percorso formativo sono rilasciati attestati o certificazioni per i lavoratori che vi hanno preso parte?
I progetti formativi di cui al comma 1 sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.
Qual è la durata minima e massima dei percorsi formativi finanziabili?
I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore
Quale ruolo hanno i fondi interprofessionali?
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale.ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta
E’ possibile presentare domanda anche senza appoggiarsi ad un fondo interprofessionale?
In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
L’impresa beneficiaria del contributo può erogare direttamente la formazione ai propri dipendenti?
L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione.
Cosa devo fare per presentare un progetto/istanza al Fondo Nuove Competenze?
Contatta l’ufficio CNA Formazione della tua CNA provinciale di riferimento o in alternativa contatta gli specialisti di ECIPA Lombardia:
Gino Consolandi | progettazione@ecipalombardia.it
Erasmo Corbella | erasmocorbella@ecipalombardia.it
Paolo Giacon | paologiacon@ecipalombardia.it
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